Con deliberazione del Commissario Straordinario Francesco Alecci, adottata avvalendosi dei poteri del Consiglio comunale, è stato recentemente approvato il documento tecnico del Settore Edilizia Pubblica e Privata dell’Ente civico che disciplinerà l’applicazione degli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, riguardante le “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”. In particolare, sono richiamati nel documento tecnico gli interventi “straordinari di ampliamento” (nel limite del 20% della volumetria complessiva e comunque non oltre i 300mᶟ) e quelli “straordinari di demolizione e ricostruzione” (con aumento di volumetria sino al 35% di quella legittimamente esistente all’entrata in vigore della suddetta Legge) degli immobili rientranti nelle zone B e C dei piani urbanistici esecutivi di qualsiasi tipo, di iniziativa sia pubblica che privata.
È lo stesso dettato delle Legge regionale, nel comma 2 dell’art. 6, a chiarire che i Comuni hanno facoltà di disporre motivatamente e con deliberazione di Consiglio comunale “la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti dalla presente Legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti”.
Le condizioni poste dal documento tecnico appena ratificato prevedono che gli interventi straordinari di ampliamento ai sensi dell’art. 3 devono essere realizzati, in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, senza compromettere l’armonia e senza modificare o/e alterare l’estetica dei prospetti esistenti del fabbricato, sia principale che secondario, in modo tale da minimizzare le modifiche al piano urbanistico. Inoltre, se eseguiti in sopraelevazione, gli stessi interventi devono riguardare un solo piano ed essere realizzati con arretramento di 1,50 metri dal filo fabbricato del piano sottostante del prospetto principale.
