Un’ordinanza del Sindaco Cosimo Cannito stabilisce per il periodo estivo (1° giugno – 30 settembre 2026) i limiti orari:
– delle emissioni sonore nelle attività commerciali e nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
– di somministrazione bevande alcoliche;
– di svolgimento delle attività di intrattenimento;
– di vendita delle bevande alcoliche negli store H24.
In particolare, il provvedimento ordina:
• Ai titolari delle attività commerciali, nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di vendita e/o somministrazione di bevande
alcoliche dalle ore 01 alle ore 08. Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02 alle 08.
- Ai titolari di licenza di pubblico spettacolo ex. Art. 80 TULPS, da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2.30 alle 08. Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 3.30 alle ore 08.
- Ai titolari di attività commerciali e pubblici esercizi che effettuano vendita con distributori automatici H24 e di aree di servizio su strade statali e provinciali, il divieto di vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale a partire dalle ore 22 fino alle ore 7 del giorno successivo.
Il provvedimento è stato condiviso con le Associazioni di Categoria. Le violazioni dell’ordinanza saranno soggette a sanzioni amministrative pecuniarie.
