Il Settore comunale Servizi Sociali rende noto che la Regione Puglia, con atto dirigenziale n. 00039 del 25 Gennaio 2022, ha riaperto i termini per l’inserimento d’Ufficio, da parte degli Ambiti Territoriali, delle istanze per i Cittadini facenti parte delle categorie speciali riconosciute dalla misura Reddito di Dignità 3.0 II Edizione. A tal fine sono state ripartite ulteriori risorse rinvenienti dalla copertura finanziaria formalizzata con la Delibera di Giunta regionale n. 969 del 16 Giugno 2021, per un importo complessivo di € 3.612.000,00.

All’Ambito Territoriale di Barletta sono stati assegnati € 84.000,00, di cui beneficeranno complessivamente 14 destinatari. Dalla giornata di ieri è stato attivato sulla piattaforma www.sistema.puglia.it/RED2020 il servizio telematico per la presentazione, a cura degli stessi Ambiti, delle domande di accesso per alcune categorie di persone (macro-categoria “B”) aventi i requisiti specifici previsti per ogni singola fattispecie elencata nel capitolo 5 dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 548 del 19 Giugno 2020. In dettaglio:

Donne vittime di violenza

  • riconosciute tali in base alla definizione della normativa vigente in materia;
  • prese in carico dai Servizi competenti dell’Ambito Territoriale.

Persone separate senza stabile dimora

  • residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
  • coniugi (anche a seguito di Unione Civile) legalmente separati oppure conviventi more uxorio;
  • in condizione di non occupazione del Cittadino destinatario e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare derivante dalla separazione;
  • senza stabile dimora;
  • prese in carico dai Servizi competenti dell’Ambito Territoriale.

Persone senza dimora

  • senza dimora;
  • prese in carico dai Servizi competenti dell’Ambito Territoriale;
  • in condizione di indigenza, come attestato dai Servizi competenti dell’Ambito Territoriale.

Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità

  • residenti da almeno 12 mesi in un Comune pugliese;
  • il cui nucleo attestato nell’ISEE sia composto esclusivamente da componenti con disabilità riconosciuta, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 oppure composto da almeno un componente con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e tutti gli altri componenti di età superiore ai 65 anni (alla data di inserimento);
  • in possesso di capacità di autodeterminazione acclarata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale competente sul caso;
  • con attestazione ISEE ristretto in corso di validità non superiore a € 15.000,00.

Nella fattispecie a), b), c), non si considera la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE del nucleo familiare di provenienza.