Il nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19 annovera la Puglia in zona rossa da lunedì 15 marzo. Di seguito le più importanti regole da osservare.

È confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, obbligatoria l’autocertificazione. Saranno vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché al loro interno, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative e motivi di salute. Consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Vietati invece gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. In ambito scolastico stabilita la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente a distanza, con la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Sospesa infine la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

In tema di commercio sospese le attività al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencate dall’allegato 23 del DPCM (accluso al presente comunicato), sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita anche ricomprese nei centri commerciali. Chiuderanno i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Apertura consentita per edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, chiusi invece parrucchieri, barbieri e centri estetici. Bloccati i servizi di ristorazione (come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo.

Consentite senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai clienti alloggiati, la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22 e la ristorazione con asporto, però con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18 per i soggetti che svolgono attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e simili senza cucina).