Il potere regionale di annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali non conformi alle norme urbanistiche ed edilizie, è oggi delegato alle province territorialmente competenti. Per questo la consigliera comunale Maria Campese (Sinistra Unita) ha scritto al presidente della Provincia, Nicola Giorgino, per contestare ufficialmente e per far valutare la legittimità della decisione assunta dal Consiglio comunale di Barletta, nella seduta del 20 giugno 2017, approvando il progetto per la demolizione della vecchia chiesetta del Buon Pastore, e dell’oratorio attualmente esistente, di via Vitrani e la costruzione al suo posto di un fabbricato composto da piano terra e due piani superiori. Al piano terra sono previsti servizi e oratorio e ai due piani superiori sono previsti 4 appartamenti da adibire a residenze di prelati. campeseCome si ricorderà la richiesta è stata oggetto di ben otto sedute consiliari, rinnovando il progetto in varie occasioni, su cui la stessa ing. Campese ha espresso diverse perplessità di natura tecnica. «L’attuale oratorio ricade su suolo comunale, concesso alla parrocchia Buon Pastore – si legge nel documento – per 60 anni gratuitamente perché le finalità dell’utilizzo erano di pubblica utilità. Il progetto va in deroga a molte norme di Piano Regolatore Generale del Comune di Barletta. Le deroghe previste nel progetto, oltre ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, riguardano altri parametri previsti dall’art 2.32 delle Norme Tecniche d’Attuazione del vigente PRG del Comune di Barletta: la superficie del lotto, che dovrebbe essere minimo di 1000 mq ed invece è di 153 mq, la superficie coperta, che può essere massimo il 60% dell’intero lotto ed invece nel progetto è il 100%, i parcheggi, etc, deroghe queste ultime escluse dal DPR 380/2001. Inoltre, sempre all’art 2.32 delle NTA del vigente PRG, è riportato: “Nelle aree per chiese ed opere parrocchiali non è ammessa la costruzione di collegi, convitti e monasteri”. Il progetto approvato prevede la costruzione di 4 appartamenti, quindi alloggi per prelati che non appartengono alla parrocchia Buon Pastore, con la possibilità di utilizzarli anche per ospitare religiosi pellegrini. Orbene, in tale fattispecie, si ricadrebbe nell’ipotesi che quello a costruirsi sia un convitto, piuttosto che 4 case canoniche distinte. E ciò è in contrasto con il divieto di costruire “collegi, convitti e monasteri” previsto nel vigente PRG. Per poter realizzare i 4 appartamenti, e sfruttare quindi ai piani superiori il massimo della volumetria possibile, a piano terra sono previste due zone “a porticato” a cui non si fanno sviluppare volumetria, riducendo così lo spazio fruibile ad oratorio. Se le due zone indicate come “porticati” venissero conteggiate nella volumetria del fabbricato si eccederebbe la densità fondiaria massima prevista per la zona omogenea B di 6 mc/mq ex art. 7 D.M. n. 1444/1968, aumentata fino al 70% della densità fondiaria preesistente nella maglia più ristretta in cui ricade il suolo oggetto di edificazione (facendo così scaturire un indice fondiario di 7.60 mc/mq).

Nell’accezione di porticato si intende una zona pienamente fruibile da chi si trova all’esterno del manufatto. In questo caso così non è: queste due zone sono completamente recintate da muri, fioriere e cancelli; se si volesse accedere a quegli spazi si dovrà suonare e farsi aprire. Quindi piuttosto che porticati potremmo parlare di tettoie, di verande a livello del piano terra, di pertinenze esclusive, che se non sono completamente aperte su tre lati sviluppano cubatura, secondo l’interpretazione consolidata dell’Ufficio Tecnico Comunale di Barletta».