Il divieto di vendita, acquisto e uso di articoli pirotecnici destinati all’uso professionale, ovvero di petardi, razzi e tutti i prodotti che abbiano effetto “crepitante scoppiettante e fischiante”, è disposto da una ordinanza sindacale che sarà in vigore fino al 6 gennaio 2021. Sono consentite fontane, lancia coriandoli, girandole luminose, bottigliette a strappo, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili.

L’inosservanza dell’ordinanza prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico illecitamente detenuto o venduto e l’applicazione di quanto previsto dalla legge per i rivenditori dei botti illegali.

Si raccomanda, pertanto, ai commercianti autorizzati, di esporre tutte le informazioni alla vendita sulla pericolosità insita comunque in tali prodotti e la necessità che vengano usati in modo appropriato; ai cittadini di acquistare artifici pirotecnici solo presso rivenditori autorizzati e di non raccogliere botti inesplosi né di riaccenderli.